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D. 20/12/2004 n. 100

- la realizzazione di eventuali manufatti per lo stoccaggio delle merci quali silos, container, ecc., e/o per la movimentazione quali carriponte, gru, ecc. dovrà essere progettata avendo cura di limitare al massimo l'interferenza visiva dei medesimi (in particolare dai principali punti di visuale pubblica);

- particolare cura dovrà essere posta nella progettazione dell'architettura dei manufatti in modo che gli stessi siano chiara espressione di un «linguaggio architettonico» che per significato anche simbolico richiami la funzione delle infrastrutture navigabili e dei porti e possa anche costituirsi quale immagine riconoscibile di un nuovo riferimento paesistico-ambientale;

- il dimensionamento e la «finitura» dei piazzali dovrà garantire un'adeguata dotazione di suoli permeabili, in modo da evitare l'effetto di «desolanti piazzali» ed avendo cura che la progettazione consegua un equilibrato rapporto fra le aree di stoccaggio ed aree pertinenziali a verde; D. 20/12/2004 n.99 – 1° progr. opere strategiche. Nouva conca di accesso al porto di Cremona

- dovrà essere riservata un'adeguata attenzione alla necessità di ampie piantumazioni, di essenze arboree autoctone di medio ed alto fusto da porre a dimora a gruppi e macchie lungo le sponde del Fiume Po, a monte ed a valle del canale;

- qualora si prevedesse il funzionamento, soprattutto notturno, di pompe o altri impianti di servizio rumorosi, dovrà essere stimato quantitativamente il loro effetto sui livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori esposti. Sulla base delle risultanze dell'analisi dovrà quindi essere valutata l'opportunità di adottare eventuali misure mitigative per contenere il disturbo;

- per quanto riguarda le emissioni rumorose della conca dovute al traffico delle imbarcazioni, pur non essendo stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 11 della legge n. 447/1995, finalizzato alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine da natanti e imbarcazioni, si ritiene comunque che possano essere assunti come riferimento i limiti della classificazione acustica comunale, a condizione che essa sia conforme ai criteri definiti dall'art. 2 della legge regionale n. 13/02 e dettagliati dalla DGR VII/9776;

- i parcheggi degli automezzi, se di nuova costruzione o in ristrutturazione, dovranno possibilmente essere progettati in modo da ridurre le evaporazioni dei COV (composti organici volatili) dai serbatoi adottando schermi frangisole o sistemi ombreggianti;

- dovrà essere presentato un piano di monitoraggio della qualità dell'aria nella fase di cantiere per il controllo dei valori riferiti ai principali inquinanti atmosferici prodotti.

 

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